LO STATUTO DELL’ASSOCAZIONE CULTURALE E DI IMPEGNO SOCIO-POLITICO “PUNTO”
ART. 1
Costituzione e sede
1.E’ costituita con sede in CONVERSANO (BA) in via Monopoli, 93/A l’Associazione Culturale e d’impegno socio-politico denominata “PUNTO”.
2.L’associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che saranno adottati dagli organi previsti dallo Statuto stesso.
3.L’associazione adotta come proprio simbolo il logo con le seguenti caratteristiche: in forma circolare a base blu petrolio ed una linea bianca che ne rimarca la forma. All’interno il marchio è composto da due elementi: il marchio in alto è il classico simbolo della geolocalizzazione ma di colore giallo. Il logotipo “PUNTO” è scritto con un carattere di tipo “graziato” ma con degli elementi spessi alle estremità delle lettere (colore bianco). sotto il logotipo, Il rigo di chiusura, “di partenza, di svolta” è dello stesso carattere e colore di “Punto”. In chiusura, in basso, con un carattere corsivo la scritta “movimento politico” di ogni livello è separato da linee sottili e gialle.
ART. 2
Durata
1.La durata dell’associazione è illimitata salvo diversa determinazione adottata dall’assemblea.
ART. 3
Scopi e Finalità
- L’Associazione Culturale e di impegno socio-politico denominata “Punto” non ha scopi di lucro e si prefigge di perseguire il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo della Città di Conversano e del suo territorio, la riscoperta dell’identità culturale locale, mettendo al centro della propria azione gli interessi dell’intera popolazione accantonando tutte quelle strutture ideologiche individuali che possono animare le diffidenze. Ha lo scopo di dare spazio ai cittadini, alle loro competenze, progetti, idee, critiche e bisogni, rimettendo al centro della vita della Città il cittadino, attraverso l’attivazione di strumenti concreti di partecipazione, al fine di dare una nuova fisionomia all’agire culturale e politico inteso come “servizio che la popolazione fa a se stessa”. L’Associazione intende promuovere attività di di carattere politico, culturale e di impegno sociale al fine di sollecitare la partecipazione attiva e l’impegno civile dei cittadini, anche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e alla vita socio-politica della comunità.
2.A tal fine l’Associazione, potrà operare nei settori della formazione, della promozione culturale, della ricerca nel campo della storia e della scienza umana e sociale, cooperando, se ritenuto opportuno, con associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni presenti sul territorio, nonché partecipare ad elezioni con proprie liste civice contrassegnate dal logo così come indicato al punto 3 dell’art.1.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- politiche:promuovere partecipazione di candidati ad elezioni politiche ed amministrative attraverso la creazione di apposite liste civiche;
- culturali: studiare, approfondire, dibattere e diffondere, attraverso tavole rotonde, convegni, mostre e seminari, la cultura e le tradizioni locali;
- formative: organizzare corsi di studio e di formazione politica ed amministrativa;
- sportive e ricreative: promuovere ed organizzare eventi sportivi, teatrali, d’intrattenimento musicale;
- editoriali: pubblicare e diffondere, anche attraverso siti internet, una rivista di informazione e di
dibattito per informare sull’attività svolta dall’Associazione;
- in generale tutto quelle attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge.
4.L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento promuovere attività consentite dalla legislazione vigente;
5.Nel caso in cui l’Associazione esprima soggetti titolari di poteri amministrativi e consiliari, in quanto tali soggetti siano stati eletti nelle consultazioni amministrative locali, l’Associazione si impegna a sostenere i predetti in coerenza con gli scopi associativi. I rapporti tra l’Associazione e gli eletti dovranno concretizzarsi in una costante e reciproca opera di collaborazione, cooperazione, informazione e consultazione relativa a tematiche politico-amministrative locali, attraverso periodici incontri, nei tempi e nei modi da stabilire in reciprochi accordi,
ART.4
Soci
1.All’Associazione possono partecipare tutti i cittadini residenti in Italia che, indipendentemente dalle condizioni personali (di sesso, età, religione, cultura, etnia e condizioni sociali) sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali;
2.I soci dell’associazione si suddividono in:
- Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
- Soci ordinari: coloro che successivamente aderiscono all’Associazione;
- Soci sostenitori: coloro che contribuiscono all’associazione mediante elargizioni in denaro, senza chiedere adesione all’Associazione come socio ordinario;
- Soci onorari: persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione e ai quali tale riconoscimento sia attribuito dall’assemblea.
3.I soci onorari e sostenitori possono partecipare alle riunioni dell’assemblea senza diritto di voto.
4.L’ammissione a socio ordinario è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio direttivo.
ART.5
Diritti e obblighi dei Soci
1.Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso si comportamento difforme dalle finalità dell’Associazione e/o di gravi motivi d’indegnità, il Consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione o espulsione dall’Associazione. Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia stato sentito o abbia dedotto per iscritto a propria difesa le motivazioni a giustificazione del suo operato.
2.Tutti i soci ordinari e fondatori hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega scritta, ad essere informati sull’attività svolta dall’Associazione e di recedere dall’appartenenza all’Associazione secondo quanto disposto dal presente statuto.
3.I soci ordinari e fondatori sono tenuti, a pagare le quote sociali previste dall’assemblea dei soci ed a collaborare nei vari progetti di promozione culturale politica e sociale.
ART.6
Perdita della qualifica di Socio
1.La perdita della qualifica di socio può avvenire per i seguenti motivi:
- mancato pagamento della quota sociale annuale
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Espulsione deliberata dal Consiglio direttivo mediante provvedimento che può essere adottato per indegnità, per comportamenti in contrasto con i principi e le finalità dell’Associazione, per la mancata osservanza delle deliberazioni dell’Assemblea.
ART. 7
Gli organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione: L’assemblea dei soci; Il Consiglio direttivo; Il Coordinatore; Il Tesoriere.
ART. 8
L’assemblea dei soci
1.L’assemblea dei soci e costituita da tutti i soci.
2.Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci .
3.Si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario.
4.Le riunioni sono convocate dal Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei soci, con predisposizione dell’ordine del giorno con elencati i temi da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
5.In prima convocazione l’assemblea in via ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione il numero dei presenti deve risultare almeno di sei.
6.L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci
7.L’assemblea ordinaria dei soci delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei soci presenti ed ha i seguenti compiti:
- Elegge i membri del Consiglio direttivo, il Coordinatore ed il Tesoriere;
- Elegge, se lo ritiene opportuno tra i soci onorari, il Presidente onorario, al quale spetta compiti di rappresentanza;
- Delibera sul programma d’attività proposto dal Consiglio direttivo ed esprime proposte;
- Delibera in merito al bilancio;
8.L’assemblea straordinaria dei soci delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno 3/4 dei soci presenti ed ha i seguenti compiti:
- Delibera lo scioglimento dell’Associazione.
- Discute e delibera sulle proposte di modifica dello statuto.
- Delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo per mancato assolvimento del dettato statutario.
ART. 9
Il Consiglio direttivo
1.Il Consiglio direttivo è eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 membri compreso il Coordinatore.
2.Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese.
3.Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Coordinatore, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche per via telematica.
4.In casi eccezionali il Consiglio può essere convocato nelle 48 ore
5.La convocazione può essere richiesta anche da uno dei componenti del Consiglio, in tal caso il Coordinatore deve provvedere alla convocazione entro 5 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 5 giorni dalla convocazione.
6.Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
7.Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e ha i seguenti compiti:
- Nomina i membri delle commissioni tematiche di studio e degli altri eventuali gruppi di promozione delle iniziative che di volta in volta si riterrà utile costituire;
- Sottopone all’assemblea il bilancio annuale;
- Accoglie le domande degli aspiranti soci;
- Delibera in merito all’espulsione dei soci;
- Propone modifiche o integrazioni dello statuto;
- Propone le quote annuali dovute dai soci.
ART.10
Il Coordinatore
1.Il Coordinatore del consiglio direttivo ed il Presidente dell’Assemblea sono ricoperti dalla stessa persona fisica e viene eletto da quest’ultima nel suo interno a maggioranza semplice dei componenti e rimane in carica per tre anni.
2.La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo;
3.Può essere eletto alla carica di Coordinatore ogni socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno d’età;
4.Il Coordinatore ha rappresentanza dell’Associazione e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo;
5.L’Assemblea può eleggere un vice Coordinatore che sostituisce il Coordinatore in tutte le funzioni in caso di impedimento di quest’ultimo.
ART. 11
Il Tesoriere
1.Il Tesoriere è eletto dall’assemblea dei soci a maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica per tre anni.
2.Può essere eletto alla carica di Tesoriere ogni socio dell’associazione che abbia compiuto diciotto anni d’età .
3.Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
a.E’ responsabile dell’eventuale patrimonio dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
b.Provvede alla gestione del Bilancio, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.
ART. 12
Durata delle cariche
1.Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate secondo quanto disposto dallo Statuto.
ART. 13
Quota sociale
1.La quota sociale annuale è a carico dei soci ed è fissata in € 20,00. Eventuali modifiche saranno determinate dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
ART.14
Risorse economiche
1.Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta, e per sopperire alle spese di funzionamento della stessa saranno costituite:
- Dalle quote sociali annue;
- Proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);
- Da contributi di organismi pubblici e privati;
- Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali previste dalla legge;
- Da contributi dei Soci sostenitori.
- Da beni mobili ed immobili.
- Da lasciti e donazioni.
2.Tutte le entrate e le uscite devono essere iscritte in bilancio, che può essere visionato a semplice richiesta da tutti i soci.
3.Il bilancio è predisposto dal Tesoriere, proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice, di norma entro il 31 marzo dell’anno successivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea per poter essere consultato da ogni associato
4.Due soci sono nominati revisori dei conti.
5.Le spese per le attività definite dagli organi dell’associazione devono essere disposte con ordine congiunto del Coordinatore e del Tesoriere.
6.Il patrimonio sociale indivisibile è costituito dai beni strumentali e dai beni mobili.
ART. 15
Esercizio sociale
1.L’anno sociale inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.
ART. 16
Scioglimento dell’associazione
1.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria con il voto di almeno il 75% dei soci presenti, la quale provvederà nella stessa seduta alla nomina di un liquidatore.
2.L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o a una istituzione designate dall’assemblea dei soci.
ART. 17
Disposizioni finali
- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla norme del codice civile e alla legislazione in materia di associazioni